IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Visti  gli  atti del procedimento penale n. 476/1988 r.g. a carico
 di Guerra Masiero imputato del reato  previsto  dall'art.  4,  n.  7,
 della   legge  n.  516/1982  sulla  eccezione  della  difesa  solleva
 questione di  legittimita'  costituzionale  della  citata  norma  per
 contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.
    Il  tribunale  ritiene rilevante e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  4,  n.  7,  della
 legge  n.  516/1982 con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3
 della Costituzione nella parte in cui  la  norma  in  esame  descrive
 l'evento del reato.
    Quanto alla rilevanza della sollevata questione basta sottolineare
 che ove la  norma  fosse  dichiarata  costituzionalmente  illegittima
 verrebbe  meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei
 suoi elementi costitutivi.
    In merito alla non manifesta infondatezza e' evidente che mancando
 nella disposizione  normativa  qualunque  criterio  che  consenta  di
 determinare   la   portata  dell'aggettivo  rilevante,  l'espressione
 contenuta nella legge non permette di  individuare  con  certezza  il
 precetto. Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale
 dall'art. 12 delle preleggi preclude  la  possibilita'  di  estendere
 alla  fattispecie  in  parola  i criteri fissati da altre norme della
 stessa legge quali soglie di punibilita' di altri illeciti penali.
    Ne  deriva  che la dizione della norma non permette di individuare
 con precisione  la  condotta  penalmente  rilevante  con  conseguente
 violazione  del  principio di tassativita' e di quello di uguaglianza
 nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge.